Art. 50.
(Assemblea dei soci).

      1. L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
      2. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 47, comma 1, lettera b).
      3. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea si riunisce presso la sede sociale; è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale; delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dalle lettere d) e e) del comma 2 dell'articolo 49, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
      4. L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta

 

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l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
      5. In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.